Comunità energetiche: la Regione Puglia ha adottato le “Linee guida” attuative della LR n. 45/2019

Dopo un anno dall’approvazione della LR 9.8.2019, n. 45, la Puglia si è finalmente dotata delle Linee guida attuative della medesima legge regionale.
comunità energetiche

Dopo un anno dall’approvazione della LR 9.8.2019, n. 45, rubricata “Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche”, la Puglia si è finalmente dotata delle Linee guida attuative della medesima legge regionale. La Giunta regionale pugliese ha infatti approvato la DGR del 9.7.2020, n. 1074 (pubblicata su BURP del 7.8.2020, n. 113) recante le “Linee guida di cui al comma 5 dell’art. 2 della LR 45/2019 volte a definire i requisiti dei soggetti che possono partecipare alle comunità energetiche…”. 

Adesso, quindi, si chiarisce in che modo i soggetti privati e pubblici potranno costituire comunità energetiche. 

Cosa sono le comunità energetiche

Le comunità energetiche sono enti collettivi costituiti da soggetti pubblici o privati finalizzati alla produzione e scambio di energia prodotta da fonti rinnovabili, nonché alla sperimentazione e promozione di nuove forme di scambio, efficienza e riduzione dei consumi energetici. Le comunità, pertanto, realizzano il loro scopo attraverso la produzione, consumo, stoccaggio e vendita dell’energia rinnovabile da esse stesse prodotta. L’attività delle comunità di energia non è rivolta alla produzione di profitti finanziari, bensì al conseguimento di benefici ambientali, economici e sociali. 

La definizione è tratta dalla direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. Nello specifico, l’art. 2, par. 1, n. 16, definisce le comunità di energia rinnovabile come il “soggetto giuridico” che: 

(a) conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione; 

(b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; 

(c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari. 

Quanto alla disciplina interna, si evidenzia che il decreto legge n. 162/2019 (che ha recepito le disposizioni di cui agli artt. 21 e 22 della Dir UE 2018/2001) non fornisce una propria definizione di comunità energetica. Diversamente, la Regione Puglia, con l’art. 1 della LR n. 45/2019, indicato le comunità energetiche “quali enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di superare l’utilizzo del petrolio e dei suoi derivati e di favorire la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici”

Le Linee guida attuative regionali

La Regione Puglia – in attuazione delle citate direttive UE e della LR n. 45/2019 nonché dell’art. 42 bis del DL n. 162/2019, ha adottato le linee guida attuative per la promozione dell’istituzione delle comunità energetiche.

In particolare, la Regione, oltre alla definizione dei requisiti soggettivi e tecnici minimi per la costituzione di una comunità energetica, ha individuato: 

  1. Criteri per l’adozione di un protocollo di intesa da parte dei comuni che intendono proporre o procedere alla costituzione di una comunità energetica, oppure aderire a una comunità energetica esistente. Ciò in virtù dell’art. 1, comma 2, della LR n. 45/2019, ai sensi del quale i Comuni che intendono proporre oppure aderire a una comunità energetica devono adottare uno specifico protocollo di intesa. 
  2. Criteri per la redazione del bilancio energetico delle comunità energetiche. 
  3. Criteri e caratteristiche del documento strategico delle comunità energetiche, contenente l’individuazione delle azioni che le stesse intendono intraprendere per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e l’efficientamento dei consumi energetici.
  4. Criteri e modalità per il sostegno finanziario regionale alla fase di costituzione delle comunità energetiche, con particolare riguardo alla predisposizione dei progetti e documentazione correlata alla costituzione delle comunità; rispetto a ciò, la Regione ha stanziato € 200.000,00 per il triennio 2020-2022 al fine di favorire la costituzione delle comunità energetiche. Le risorse disponibili saranno assegnate – con un contributo minimo di € 5.000,00 ad un massimo € 10.000,00 – a ciascun richiedente sulla base di una graduatoria elaborata a seguito delle manifestazioni di interesse pervenute entro i termini e secondo le modalità stabilite da apposito Avviso pubblico. 
  5. Le modalità di costituzione e di funzionamento del tavolo tecnico permanente per la riduzione dei consumi energetici. Il tavolo tecnico è un luogo di interlocuzione tecnico-istituzionale finalizzato: (i) ad acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo delle energie rinnovabili; (ii) ad individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche, anche attraverso la consultazione dell’ARERA. Il tavolo è presieduto dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico ed è composto da rappresentanti delle comunità energetiche; sono membri di diritto: i sindaci dei comuni ove hanno sede le comunità energetiche, un rappresentante ANCI, le associazioni maggiormente rappresentative del settore ambientale, energetico e delle rinnovabili. 

Nexima – Società tra Avvocati fornisce consulenza e assistenza giuridica e tecnica a soggetti pubblici e privati interessati a costituire comunità energetiche.